La gelosia non può mai costituire una ragione valida per riconoscere le attenuanti generiche, neppure in presenza di un tradimento del partner.
È quanto ribadisce la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza pronunciata l’11 novembre scorso, relativa a un procedimento per stalking e lesioni nei confronti dell’ex convivente di un uomo e del nuovo compagno della donna.
L’imputato aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Milano, che lo aveva condannato a 9 mesi e 10 giorni di reclusione, pena poi sostituita con una sanzione pecuniaria di 5.600 euro.
La Suprema Corte, in un atto di otto pagine, richiama il “consolidato insegnamento della giurisprudenza”, che ha “escluso che la gelosia possa giustificare la concessione delle attenuanti generiche ed altresì che possa considerarsi come motivo di particolare valore morale e sociale”.
Nella sentenza viene citata una pronuncia del 1996 secondo cui “la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva”.
Inoltre, “neppure può considerarsi integrata l’attenuante dell’aver reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui”. Anzi, sottolineano i giudici, la gelosia, “quale sentimento morboso espressione di supremazia e possesso”, può integrare l’aggravante dei “motivi futili o abietti”.
Per la Cassazione, infatti, “secondo le attuali regole della convivenza civile, lo stato psicologico determinato dal tradimento non può essere valutato come un elemento positivo” quando diventa il movente di condotte violente e vessatorie. La Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena.
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