Varese, 22 maggio 2026 – Le tante notti insonni ad accudire il bebè di pochi mesi, lo stress di una neomamma, la necessità di provare a recuperare qualche scampolo di sonno durante la pausa pranzo, al lavoro. Un’impiegata di 35 anni della provincia di Varese è finita al centro di una causa (che alla fine ha vinto) dopo essere stata sorpresa a dormire dai suoi superiori in ufficio. La vicenda, come riporta il Corriere della Sera, risale alla primavera del 2023. E non ci sarebbe ovviamente stato nulla di male se quel “pisolino” se lo fosse concesso all’interno dell’orario concordato di pausa. A “tradirla” è stata invece la decisione prima di timbrare il cartellino di rientro, come si dice, segnalando così ufficialmente il ritorno alla piena operatività, e poi di addormentarsi – sfinita – sul divano dell’infermeria.
Il licenziamento
Ed è qui, sul divano appunto, che alcuni colleghi, e successivamente i superiori, l’hanno sorpresa. La 35enne ha provato a giustificarsi, a spiegare che il piccolo non la lasciava dormire in modo sufficiente e soprattutto appagante, e che l’aver passato il badge di rientro dalla pausa era stato un gesto involontario. Una leggerezza non malevola di cui si scusava. Non è bastato. Il titolare non ha sentito ragioni. È scattato il licenziamento. Ed è inevitabilmente scattata la causa della 35enne nei suoi confronti. Che è arrivata a conclusione in questi giorni, quando sono state riconosciute pienamente le sue ragioni: reintegro completo, un indennizzo pari a 15 mensilità, 35mila euro, il Tfr e i contributi.
Le motivazioni della giudice
La giudice del tribunale di Varese, oltre a riconoscerle tutti i risarcimenti dovuti, ha, nelle sue motivazioni, spiegato che la condotta della dipendente “non integra affatto gli estremi della giusta causa di licenziamento”, e che quindi avrebbe dovuto essere eventualmente sanzionata “esclusivamente con un provvedimento conservativo”. È stato inoltre rilevato che la 35enne era rientrata dalla maternità pochi mesi prima. Di conseguenza il licenziamento era stato disposto quando il figlio non aveva ancora compiuto un anno di età, circostanza vietata dalla legge (salvo casi eccezionali).