Roma, 8 febbraio 2026 – La legge di Bilancio 2026 interviene su un punto molto concreto della ‘geografia’ dei congedi: allunga la finestra temporale entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale, che passa da 12 a 14 anni di età del figlio.
Non è un aumento dei mesi complessivi disponibili (che restano quelli previsti dal Testo unico), ma un’estensione del periodo in cui quei mesi possono essere utilizzati: una differenza che, per molte famiglie con figli preadolescenti o all’inizio dell’adolescenza, cambia parecchio.
Cosa cambia
Dal 1° gennaio 2026, in caso di nascita:
• la madre dipendente può fruire del congedo parentale dalla fine del congedo di maternità e fino ai 14 anni del figlio;
• il padre dipendente può fruirne dalla nascita e fino ai 14 anni.
Per adozione/affidamento/collocamento, il congedo parentale si può usare entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma non oltre la maggiore età.
Punto importante: la norma si applica dal 1° gennaio 2026; quindi i periodi fruiti fino al 31 dicembre 2025 restano agganciati al vecchio limite (12 anni).
Chi resta escluso
L’estensione non è universale: riguarda solo i genitori lavoratori dipendenti.
Restano quindi invariati:
• per i genitori iscritti alla Gestione separata: limite temporale 12 anni (o 12 anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione/affidamento, secondo le regole già in vigore);
• per i lavoratori autonomi: limite temporale 1 anno (dalla nascita o dall’ingresso in famiglia).
È uno ‘stacco’ che fa discutere perché crea, di fatto, tre regimi diversi a seconda del tipo di lavoro: dipendenti (14), gestione separata (12), autonomi (1).
Come fare domanda
Sul piano operativo, Inps ha aggiornato l’8 gennaio 2026 la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”: da quella data, i dipendenti possono presentare domanda coerentemente con i nuovi limiti (fino a 14 anni).
Il ‘buco’ di inizio anno: domanda anche per periodi pregressi
Se tra 1° gennaio 2026 e 8 gennaio 2026 non è stato possibile inviare la domanda preventiva (perché la procedura non era ancora aggiornata), l’Inps chiarisce che si potrà presentare successivamente la domanda anche per periodi già fruiti in quell’intervallo, e le sedi territoriali dovranno considerare l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva.
Perché questa misura conta
L’estensione a 14 anni ha un impatto ‘silenzioso’ ma reale:
• Per le famiglie: più margine per gestire snodi tipici tra scuola media/superiori, salute, logistica familiare, emergenze o fragilità non certificabili con altri strumenti.
• Per le imprese: la novità richiede più programmazione, perché una quota di assenze ‘potenziali’ si sposta in avanti (non si crea nuovo congedo, ma aumenta la flessibilità d’uso nel tempo).
• Per il sistema: la scelta indica una direzione di policy (conciliazione vita-lavoro) che però, al momento, non ricomprende allo stesso modo parasubordinati e autonomi.