Roma, 7 aprile 2026 – La corte d’Appello di Roma mette la parola fine alla querelle giudiziaria sull’eredità di Pino Daniele, il cantautore partenopeo morto il 4 gennaio 2015, a 60 anni, per una crisi cardiaca. Due i nodi al centro della controversia legale tra il figlio primogenito Alessandro Daniele e la seconda moglie del cantautore, Fabiola Sciabbarrasi: una richiesta di denaro a seguito di un presunto “accordo verbale” e una controrichiesta relativa ai diritti d’autore e i diritti connessi sull’opera. Un doppio stop arrivato dai giudici capitolini, come ricostruisce il Corriere.
Nella sentenza i magistrati romani hanno rispettato alla lettera le ultime volontà del cantautore, come documentate nel testamento segreto depositato presso un notaio e pubblicato il 12 gennaio del 2015, poco dopo la morte. Come ricostruisce il quotidiano, al centro del “contenzioso giudiziario, iniziato nel 2017 e terminato in primo grado nel 2022, e in secondo grado nei giorni scorsi, ci sono i punti 7 e 9 del testamento di Pino Daniele e un accordo tra il primogenito e la seconda moglie dell’artista partenopeo di cui però non sono emerse prove in aula”.
In particolare al punto 7 del testamento Pino Daniele aveva disposto di lasciare ai figli, in parti uguali tra loro, “tutti i miei diritti d’autore, nonché i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore; voglio che i diritti di cui sopra restino in comunione tra i miei figli almeno fino alla maggiore età di tutti”. Quindi aveva conferito all’avvocato Andrea Pietrolucci, l’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione degli eredi, sia per i diritti d’autore che per i diritti connessi, in quanto all’epoca non tutti i figli del cantautore erano maggiorenni, mentre adesso gestiscono da soli l’eredità. In sostanza il cantautore aveva deciso di lasciare ai figli ma non alla seconda moglie i diritti d’autore e i diritti connessi.
Al punto 9 del testamento invece il cantautore aveva scritto: “Lascio tutti i miei personali depositi (conti correnti, titoli e quant’altro lascerò in denaro), i diritti d’autore ed eventuali altri miei beni mobili ai miei figli e a mia moglie, in parti uguali tra loro”.
L’altra controversia riguardava invece un presunto accordo verbale tra i due figli del primo matrimonio e la seconda moglie, da cui Pino Daniele era separato ma non divorziato.
Ma sia in primo grado che in Appello i giudici hanno dichiarato il ricorso infondato respingendo le relative richieste economiche, in considerazione del fatto che mancavano prove certe dell’esistenza dell’accordo. In sostanza i giudici capitolini si sono rigidamente attenuti a quanto riportato nel testamento, anche in considerazione della completezza del documento. In altri punti del testamento, infatti, l’artista aveva affrontato tutte le altre questioni riguardanti il suo patrimonio, fatto anche di immobili, società e quote societarie e diviso equamente tra i 5 figli.
Se la sentenza della corte d’appello di Roma mette la parola fine alle fasi di merito del procedimento giudiziario, non è detto che la controversia sull’eredità di Pino Daniele non approdi in Cassazione per questioni di legittimità.