Il reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche a chi circola ubriaco col monopattino elettrico, la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato che il reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche a chi circola su un monopattino elettrico. La decisione riguarda il ricorso di un uomo già condannato dal Tribunale di Vicenza e dalla Corte d’Appello di Venezia per aver provocato un incidente mentre guidava sotto l’effetto dell’alcol. Come riferito dal Messaggero, la difesa sosteneva che il monopattino non rientrasse nella categoria dei veicoli prevista dal Codice della strada. Gli Ermellini hanno invece precisato che questi dispositivi sono equiparati ai velocipedi, dunque soggetti alle stesse norme dei veicoli tradizionali, soprattutto quando possono incidere sulla sicurezza della circolazione. Nelle motivazioni, la Cassazione richiama l’articolo 46 del Codice della strada, che definisce veicolo “tutte le macchine che circolano sulle strade guidate dall’uomo”. Pur riconoscendo la piena applicabilità del reato, i giudici escludono però la sospensione della patente, poiché per usare un monopattino non è richiesta alcuna abilitazione specifica. Restano valide le conseguenze penali relative alla guida in stato di ebbrezza.

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