Licenziata perché sorpresa a giocare a padel mentre era in malattia, ma il tribunale ribalta tutto: il provvedimento è “illegittimo” e “sproporzionato”, anche se niente reintegro. È la decisione del giudice del lavoro di Rovigo sul caso di una 50enne di Ferrara, caporeparto in un supermercato in provincia, a cui l’azienda dovrà ora versare 18 mensilità.
La vicenda risale a gennaio 2024, quando la donna, assente dal lavoro per una frattura al pollice della mano sinistra, viene vista in una palestra mentre gioca a padel. L’episodio fa scattare la contestazione disciplinare e la sospensione immediata, fino al licenziamento per giusta causa, dopo 27 anni di servizio.
La lavoratrice impugna il provvedimento e il caso arriva in tribunale. Durante il procedimento emerge che l’attività sportiva si è svolta al di fuori degli orari della visita fiscale e, soprattutto, che non ha aggravato le condizioni di salute né allungato i tempi di recupero. Come si legge nella sentenza, “la raccomandazione ripetuta da diversi sanitari ha sempre avuto a oggetto l’astensione del sollevamento di pesi e non dalla pratica di attività sportiva”.
Il giudice riconosce quindi l’illegittimità del licenziamento, pur senza disporre il reintegro. “La condotta attuata dalla lavoratrice non appare idonea a determinare l’immediata e irreparabile frattura del rapporto di fiducia”, si legge ancora, evidenziando che l’azienda “avrebbe potuto e dovuto applicare una sanzione conservativa”. Il licenziamento senza preavviso, conclude il provvedimento, è previsto per fatti “ben più gravi”, come la simulazione della malattia o dell’infortunio.
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