“Infondate censure su contributi a organizzazioni di volontariato”/ Sentenza Consulta

Importanti novità dalla Consulta per il Terzo settore. In una sentenza datata 15 marzo 2022, la Corte Costituzionale ha stabilito che sono infondate le censure sui contributi alle organizzazioni di volontariato. Ma non solo: i giudici hanno definito “auspicabile” l’intervento del Parlamento sul tema.

Nella sentenza n. 72 depositata oggi, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo 76 del Codice del Terzo settore riguardante i contributi, in particolare per le ambulanze, riservati alle organizzazioni di volontariato. La Corte costituzionale ha evidenziato che il sistema degli enti è espressione di un pluralismo sociale che “affonda le sue radici nei principi fondamentali della Costituzione e le attività di interesse generale svolte senza fini di lucro da questi enti realizzano anche «una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica»”.

Consulta: “Infondate censure su contributi a organizzazioni di volontariato”

Nel comunicato diffuso nelle scorse ore, la Consulta ha sottolineato che il Codice ha svolto una funzione unificante, ma non ha però comportato un’indistinta omologazione dei diversi enti. A tal punto, rimangono delle differenze anche nei regimi di sostegno pubblico. “La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura delle organizzazioni di volontariato determina un vincolo particolarmente stringente al mero rimborso delle spese, preordinato a esaltare la gratuità che connota l’attività del volontario”, l’analisi della Corte Costituzionale. E ciò preclude quindi la possibilità di ottenere margini positivi da destinare all’incremento dell’attività stessa, a differenza di quanto previsto per le imprese sociali, che hanno la facoltà di percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese. In base al quadro attuale, gli potrebbero essere esposti al rischio di non poter procedere all’acquisto o al rinnovo di beni, un controsenso rispetto alla centralità che il Codice del Terzo settore assegna alle organizzazioni di volontariato. Ma non è tutto. Come evidenziato in precedenza, la Consulta ha auspicato che il Parlamento intervenga per rivedere il filtro selettivo previsto dall’art. 76, così da concedere l’accesso alle relative risorse agli enti sulla cui azione “più si riflette la portata generale del vincolo per cui al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata»”.

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