REFERENDUM GIUSTIZIA QUESITO 3 (SEPARAZIONE CARRIERE): I DATI SULL’AFFLUENZA
I primi dati relativi all’affluenza del Referendum sulla Giustizia sono stati resi noti da Eligendo regione per regione: per quanto riguarda il quesito n.3 (scheda gialla, riguarda la separazione delle carriere dei magistrati) il dato per l’Italia alle ore 13.30 è fissato al 6,31%. La regione in cui si registra l’affluenza maggiore è il Friuli Venezia Giulia con 9,40% mentre quella in cui si registra l’affluenza minore è il Molise con 4,11%. I dati sono comunque coerenti per tutti e cinque i quesiti: le differenze tra uno e l’altro sono minime.
È da ricordare che affinché i referendum popolari abrogativi siano validi dovrà essere raggiunto il quorum, fissato al 50% + 1. Al momento si è ancora molto lontani da quest’ultimo, ma la speranza è che presto in tutta Italia si continui a esprimere le proprie preferenze.
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REFERENDUM GIUSTIZIA, TESTO QUESITO 3: LA SCHEDA GIALLA
Il Quesito n. 3 dei 5 Referendum popolari abrogativi sulla Giustizia ammessi dalla Corte Costituzionale per l’Election Day del 12 giugno 2022 riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati. In particolare, alle urne si andrà a votare per l’abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
Ecco il testo integrale che si troverà sulla scheda gialla ai seggi per i Referendum giustizia: «Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150” , nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art.13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art.13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art.13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art.13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.”?».
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI: COSA PREVEDE IL REFERENDUM GIUSTIZIA
La separazione delle funzioni dei magistrati, che verrà votata con il quesito n.3 del Referendum giustizia, prevede l’introduzione di uno stadio iniziale di separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, eliminando la possibilità di passare da una funzione all’altra nel corso della carriera. Il testo non elimina dunque il passaggio di funzioni, bensì lo limita a un solo passaggio, che può essere richiesto esclusivamente nei primi anni di carriera. L’unica possibilità di cambio rimarrebbe quella a disposizione dei giudici, che potrebbero passare dai tribunali penali a quelli civili. Le norme in materia di ordinamento giudiziario attualmente in vigore (in particolare la legge Mastella del 2007), invece, prevedono che i magistrati abbiano una carriera unica. Il concorso per accedere alla professione è uguale per tutti. Soltanto successivamente scelgono che funzione svolgere tra giudice penale, giudice civile e pubblico ministero. Nel corso della loro carriera, inoltre, possono cambiare funzione fino a quattro volte, seppure ciò accada raramente.
In merito a questo tema, al di là del Referendum giustizia, c’è in ballo anche la legge Cartabia, che è stata approvata in Parlamento. Nel caso in cui passasse così com’è anche al Senato, i passaggi di funzione consentiti ai magistrati nel settore penale, entro i primi 10 anni di carriera, si ridurrebbero rispetto alla legge attualmente in vigore da quattro a uno solo.
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI: PERCHÈ SÌ/PERCHÈ NO AL REFERENDUM GIUSTIZIA N.2
Come e perché votare Sì
Barrando la casella SÌ sulla scheda gialla si conferma la volontà di abrogare le norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. Chi sostiene il Sì ritiene che con la separazione delle carriere ci sarebbe una maggiore trasparenza nei ruoli ed il giudice sarebbe realmente imparziale. La contiguità tra il pubblico ministero e il giudice, secondo i promotori, contraddice infatti l’idea che l’attività della parte che accusa (PM) debba restare distinta da quella di chi giudica. “Agli occhi di un cittadino sottoposto a processo, sapere che il proprio giudice ha svolto per diversi anni il ruolo pubblico ministero non è una garanzia di imparzialità”, dice Paola Rubini (vice presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane).
Come e perché votare No
Barrando la casella NO sulla scheda gialla si conferma la volontà di mantenere le attuali norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Chi sostiene il No ritiene che attraverso il cambio di ruolo nel corso della carriera, anche più volte, il giudice raggiunge una formazione a tutto tondo, che lo rende più esperto. “Nella magistratura ci deve essere un comune sentire, proprio per questo abbiamo un corpo unico”, dice Alfonso Gianni (rappresentante del ‘Comitato per il No ai referendum sulla giustizia’).
QUESITO N.3, COSA SUCCEDE SE VINCE IL SÌ
Se dovesse vincere il Sì al Referendum giustizia quesito n.2 – ovvero se dovesse essere raggiunto il quorum del 50% più uno dei voti degli aventi diritto di voto – il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere definitivamente quel ruolo durante tutta la vita professionale.
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