Falliti gli obiettivi della direttiva del 2008, la Commissione europea ha deciso di mettere mano alla tutela penale con nuove sanzioni e nuovi delitti ambientali. Eppure in Italia la legge 68 del 2015 ha già prodotto ottimi risultati
Dal mensile di settembre – Il giudizio è netto e senza eccezioni: l’Europa ha fallito l’obiettivo, fissato con la direttiva del 2008, di garantire un’efficace tutela penale dell’ambiente. Dalla valutazione fatta dalla Commissione europea “sono emerse notevoli lacune nell’attività di contrasto in tutti gli Stati membri”. Non bastasse, sono state individuate carenze “in termini di risorse, conoscenze specializzate, sensibilizzazione, definizione delle priorità, cooperazione e condivisione delle informazioni, unitamente alla mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale”. Che nel frattempo, invece, “cresce a livelli annui compresi tra il 5% e il 7% a livello mondiale, causando danni durevoli agli habitat, alle specie, alla salute delle persone e alle entrate di governi e imprese”. Legambiente certifica questa diffusione dal 1994 con la pubblicazione del “Rapporto Ecomafia”, realizzato grazie alla collaborazione di tutte le forze dell’ordine, delle Capitanerie di Porto, dell’Agenzia delle dogane ma anche della Direzione investigativa antimafia e del ministero della Giustizia. Nel nostro Paese la criminalità ambientale viene contrastata dal 2015, grazie alla legge 68 con cui i delitti contro l’ambiente sono entrati nel Codice penale: 4.636 procedimenti penali aperti, circa metà dei quali per inquinamento ambientale e ben 1.199 per attività organizzata di traffico illecito dei rifiuti (diventata un delitto già nel 2001, grazie alle denunce di Legambiente) con 12.733 persone denunciate e 3.989 ordinanze di custodia cautelare, come certifica il ministero della Giustizia.
Modello italiano
Peccato che la Commissione europea non se ne sia accorta quando ha deciso di mettere mano a una nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, per inasprire le sanzioni e prevedere nuovi delitti ambientali (leggi in fondo). «Se le premesse della direttiva sono queste – afferma il magistrato Raffaele Piccirillo, capo di gabinetto prima del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e poi della ministra Marta Cartabia − un’eccezione per il caso italiano si poteva fare. Mi sembra che la differenza sia ben rappresentata dall’attenzione che ha la Francia, con cui abbiamo continui rapporti per adattare alla loro realtà il nostro modello, sia dal punto di vista investigativo che sul piano delle norme. La nostra esperienza potrà essere utilizzata e apprezzata rispetto agli emendamenti che verranno proposti». Anche sul versante della lotta alle connessioni con la criminalità organizzata e alla loro dimensione transnazionale l’Italia può fare da esempio: «Noi nella cooperazione siamo generosi – spiega Piccirillo – semmai subiamo l’avarizia altrui. La Convenzione di Palermo (quella delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata nel capoluogo siciliano nel 2000 ed entrata in vigore nel 2003, ndr) per fare un esempio, per noi è già attiva. La cito non casualmente perché il legame della criminalità ambientale con le mafie non è teorico, ma accade nella realtà e c’è anche un’aggravante nel nostro Codice che lo prevede».
Alle “buone pratiche” maturate in Italia ha fatto riferimento, durante la prima riunione della Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo, l’ex procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, europarlamentare eletto con il Partito democratico. Roberti è uno dei “relatori ombra” della nuova direttiva, impegnato in questa veste con il relatore Antonius Manders, del Partito popolare europeo a far arrivare prima possibile in aula il provvedimento. «La volontà è quella di fare presto e bene – racconta Roberti a Nuova Ecologia – per concludere i lavori entro la fine dell’anno. La base di partenza è buona, si tratta di definire meglio i delitti ambientali, prevedere una competenza specifica del Procuratore europeo oppure istituire un vero e proprio procuratore verde». Uno dei temi accennati è quello dell’ecocidio, attualmente non previsto dalla proposta di direttiva. «Ai colleghi ho fatto presente la nostra definizione di disastro ambientale – spiega Roberti – e il tema è stato ripreso anche da altri interventi».
Nessuno chiuda gli occhi
La proposta di direttiva intanto è al vaglio della Commissione Ambiente, con relatrice l’europarlamentare Sirpia Pietikainen, sempre del Ppe, alle prese con 700 emendamenti, tra cui quello proposto da Legambiente sull’accesso gratuito alla giustizia ambientale (leggi sotto). Nella sua relazione la Pietikainen ha usato parole molto nette sui limiti dell’attuale direttiva: «La gravità del degrado della biodiversità e il cambiamento climatico costituiscono una minaccia esistenziale per la nostra sopravvivenza – ha affermato la relatrice – Trascurare e non agire su queste minacce potrebbe costituire un ecocidio». Accanto ai delitti dolosi, «la direttiva deve affrontare anche i casi di “cecità intenzionale”, ovvero la deliberata non conoscenza dei fatti. Non dovrebbe essere possibile per le persone proteggersi dalla responsabilità chiudendo gli occhi sulla situazione». Come quegli Stati dell’Unione europea che hanno fatto finta di recepire la direttiva comunitaria del 2008 sulla tutela penale dell’ambiente.

Diritti negati
C’è un grande assente nella nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente proposta dalla Commissione europea: l’accesso gratuito alla giustizia per tutte le associazioni di rilevanza nazionale impegnate a difendere la natura, la biodiversità, i diritti degli animali. Un vuoto che Legambiente cerca di colmare grazie allo straordinario impegno, senza oneri, degli avvocati dei Centri di azione giuridica. Eppure, non mancherebbero i riferimenti, a partire dalla direttiva 2004/35, che regola proprio l’accesso alla giustizia ambientale e, prim’ancora dalla convenzione di Aahrus del 1998, ratificata in Italia nel 2001, vera e propria pietra miliare del diritto alle informazioni e alla giustizia in materia d’ambiente. Nasce da queste premesse l’emendamento proposto da Legambiente e già presentato dall’onorevole Simona Bonafè, europarlamentare della Commissione Ambiente.
Quello che diventerebbe, se approvato, l’articolo 19 bis della nuova direttiva obbliga ogni Stato membro a “garantire l’accesso alla giustizia, in forma penale, civile o amministrativa, ad ogni interessato, alle associazioni e alle organizzazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale il meno oneroso possibile”. In particolare “gli Stati membri devono assicurare il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile ovvero amministrativo, ad ogni interessato e alle associazioni di tutela ambientale, ecologica ovvero animale, quando abbiano diffusione sul territorio nazionale, allorquando si proceda, o si debba procedere in giudizio per il perseguimento dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, oppure nei casi di qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, dell’ambiente, delle biodiversità, degli ecosistemi e degli animali”.
I nuovi delitti ambientali previsti da Bruxelles
Una prima conseguenza in Italia della nuova direttiva europea per la tutela penale dell’ambiente, quando verrà approvata e poi recepita, è certa: dovranno essere inasprite le sanzioni attualmente previste dall’art. 727 bis del Codice penale per chi si rende responsabile del reato di “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”. Attualmente sono previsti fino a 6 mesi di arresto, che dovranno diventare, commercializzazione compresa, almeno 4 anni di reclusione. Pene ancora più severe, con almeno 6 anni di reclusione, sono previste per “l’immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale”; “l’estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei”; “la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, l’emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze; “la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, l’emissione o il rilascio di gas fluorurati a effetto serra, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas”.
Da approfondire, mettendole a confronto con quanto già previsto dal nostro Codice penale e da quello dell’ambiente, sono le sanzioni per le illegalità commesse nel ciclo dei rifiuti, per cui la direttiva prevede una pena massima non inferiore a 6 anni di reclusione, come quelle sull’immissione illegale nel mercato di prodotti e/o sostanze chimiche inquinanti. Potrebbero diventare delitti, infine, il “riciclaggio illegale delle navi”, le “gravi violazioni delle norme sull’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive” di rilevanza europea, ma anche la “grave elusione degli obblighi di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale”.
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