Autovelox, cosa cambia a dicembre con la mappa di Salvini. Nuova ordinanza della Cassazione

Roma, 3 ottobre 2025 – Autovelox: nuova ordinanza della Cassazione che dà ragione a un automobilista multato e annulla la sanzione per la mancata omologazione dello strumento. Proprio mentre il ministro dei Trasporti Matteo Salvini fa partire la mappatura degli strumenti elettronici in tutta Italia, che ne è piena, i sindaci hanno tempo fino al 30 novembre per comunicare al Mit che tipo di apparecchi hanno installato e dove. Se i dati non verranno comunicati, gli apparecchi non si potranno utilizzare.

Ma andiamo con ordine.

Cassazione (ancora) sui velox: devono essere omologati

Con l’ordinanza 26521 del 1 ottobre, la Cassazione, seconda sezione civile, ha ribadito gli ormai numerosi pronunciamenti della Suprema Corte. Dando ragione a un automobilista che aveva presentato ricorso per una multa, la polizia municipale gli contestava di aver violato l’articolo 142 del codice della strada mentre percorreva una statale alla velocità di 88,40 chilometri all’ora, mentre il limite era di 70 km/h.

La storia dell’automobilista

Il tribunale di Pescara aveva rigettato l’appello nel 2021 e aveva confermato la legittimità della pronuncia di primo grado, considerando sufficiente un dato, l’apparecchiatura elettronica risultava approvata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, non considerando quindi necessaria l’omologazione del ministero dello Sviluppo economico.

A questo link del Mit il decreto autovelox

Una giurisprudenza ormai consolidata

La sentenza della Cassazione rinvia a quello che definisce un orientamento ormai consolidato. L’apparecchiatura avrebbe dovuto essere omologata dal ministero dello Sviluppo economico ma era stata invece “(solo)” approvata con provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, privo di competenza. Dunque “è pacifico – scrive la Suprema Corte – che l’apparecchio autovelox utilizzato per l’accertamento non era omologato ed era stato invece approvato”.

Le ordinanze della Cassazione sui velox

C’è quindi un richiamo alle ordinanze precedenti della Suprema Corte, a partire da quella del 18 aprile 2024 numero 10505 che affermava illegittimo l’accertamento eseguito con autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente sul piano giuridico all’omologazione ministeriale prescritta dall’articolo 142 comma 6”.

Cosa stabilisce il codice della strada

Il comma 6 dell’articolo 142 stabilisce un principio molto chiaro, scrivono i giudici: “Solo le apparecchiature debitamente omologate forniscono dati da ritenersi fonti di prova”.

La mappa di Salvini

Chiarisce in una nota il Mit: “Le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi di polizia stradale, già abilitati all’inserimento attraverso le credenziali rilasciate del CED della Direzione Generale Motorizzazione, devono inserire sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l’accertamento quali, ad esempio, marca, modello, tipo, l’eventuale versione, la matricola e gli estremi del decreto MIT di approvazione o di estensione del dispositivo o sistema. Ogni variazione o modifica rispetto ai dati inseriti deve essere immediatamente comunicata”. Tutto questo viene definito come “la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi”.

Più volte il ministro ha ribadito che non saranno più tollerati autovelox usati solo per fare cassa e non sicurezza. Nel 2024 le principali 20 città italiane hanno ricavato oltre 62 milioni dalle multe (fonte Codacons).