Mario Roggero tra difesa e vendetta. Quando il diritto resiste agli slogan

E dunque Mario Roggero è un eroe, o è un assassino? È questa la domanda, tanto paradossale quanto rivelatrice, che da giorni infiamma i social e avvelena il confronto politico. Da una parte il commerciante trasformato nel simbolo del cittadino coraggioso, che si ribella a un sopruso facendo da solo ciò che lo Stato non sa fare per lui; dall’altra l’uomo rabbioso, dall’arma facile, che si trasforma alla fine in un killer. Sono entrambe immagini inadatte a spiegare ciò che è realmente accaduto. La condanna definitiva a quattordici anni e nove mesi pronunciata dalla Cassazione non dice né l’una né l’altra cosa. Dice qualcosa di molto più circoscritto e, proprio per questo, molto più importante: individua il momento esatto in cui la legittima difesa termina e ricomincia il monopolio della forza che appartiene allo Stato.

Le sentenze non hanno mai negato il diritto di reagire del gioiellere aggredito

Le sentenze non hanno mai negato che Roggero avesse il diritto di reagire alla rapina nella sua gioielleria. Hanno accertato, piuttosto, che quando esplose gli ultimi colpi i due rapinatori – armati di una pistola giocattolo e di un coltello – stavano già fuggendo nel parcheggio e che, per usare le parole dei giudici, l’azione aggressiva era ormai «totalmente conclusa». Tutto il resto – le invettive, gli slogan, i sit-in, le dichiarazioni dei partiti – si è sovrapposto a questo dato elementare senza riuscire a scalfirlo.

Il processo Roggero non è un processo alla legittima difesa: è un processo sul suo limite. Quel limite è antico quanto l’idea stessa di diritto. Il Digesto lo riassume nella celebre formula vim vi repellere licet: è lecito respingere la forza con la forza. Ma già i giuristi romani chiarivano che la reazione è giustificata soltanto finché perdura l’offesa. Cicerone, nella Pro Milone, poteva evocare quella legge «non scritta, ma nata con noi» che autorizza ciascuno a salvarsi; presupponeva però un’aggressione ancora in atto, non un nemico che si allontana.

Resta la pietà. Ma pietà e rabbia non possono diventare il criterio per misurare la responsabilità

Per questa ragione il confine tracciato dai giudici italiani non ha nulla di eccentrico. Tutti gli ordinamenti liberali consentono forme più o meno ampie di autotutela, ma nessuno riconosce un diritto alla rappresaglia. Cambiano le formule – la reasonable force del diritto inglese, la castle doctrine americana – e cambiano gli equilibri tra libertà individuale e sicurezza pubblica; non cambia il principio secondo cui la liceità della difesa dipende dall’attualità del pericolo.

https://www.quotidiano.net/video/cronaca/roggero-si-costituisce-mattarella-ha-graziato-minetti-mi-aspetto-lo-stesso-m8fc0jdf

Anche la giurisprudenza italiana, al di là della polemica politica, si è mossa con notevole coerenza. Nel 2015, a Ponte di Nanto, nel Vicentino, il benzinaio Graziano Stacchio intervenne mentre era ancora in corso l’assalto a una gioielleria e uccise uno dei rapinatori: non fu neppure rinviato a giudizio. Tre anni dopo, ad Arezzo, il gommista Fredy Pacini sparò al ladro introdottosi di notte nella sua officina, dove ormai dormiva per timore delle continue intrusioni: il procedimento fu archiviato. Di segno opposto fu invece la vicenda di Angelo Peveri, imprenditore piacentino che nel 2011 sparò a un ladro di gasolio ormai immobilizzato e inoffensivo. La Cassazione escluse la legittima difesa perché quella reazione non mirava più a neutralizzare un pericolo, ma a infliggere una punizione. Roggero si colloca dentro questa linea interpretativa; non rappresenta una svolta, ma la sua applicazione più recente.

Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini con i giovani della Lega dopo la visita a Mario Roggero nel carcere di Bollate a Milano, 18 luglio 2026. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

La discussione pubblica continua invece a oscillare fra due caricature, entrambe rassicuranti. Roggero diventa, a seconda delle convenienze, il simbolo dell’Italia che non si arrende ai delinquenti oppure l’emblema di una giustizia privata che minaccia la convivenza civile. Il diritto, per sua natura, diffida dei simboli. Giudica fatti, non bandiere. Beccaria lo aveva compreso con lucidità: quando le decisioni si lasciano trascinare dal sentimento collettivo, la pena smette di essere giustizia e rischia di trasformarsi in vendetta. La grazia è un istituto costituzionale legittimo, e il Quirinale valuterà se ricorrano i presupposti per concederla. Farne oggi uno strumento di mobilitazione politica significa però spostare la discussione dal terreno del diritto a quello dell’emozione.

Già i giuristi romani chiarivano che la reazione è giustificata finché dura l’offesa

Resta la pietà, che nessuna sentenza può cancellare, per un uomo di settantadue anni entrato in carcere. Ma il diritto esiste proprio per impedire che la pietà così come la rabbia diventino il criterio con cui si misura la responsabilità. Il confine tra difesa e vendetta è, inevitabilmente, sottile e fragile. Ma resta uno dei confini sui quali si regge lo Stato di diritto. Se lo si cancella, non si rafforza la libertà dei cittadini, si finisce per affidare alla forza ciò che la civiltà giuridica ha affidato, da secoli, alla legge.