
Con la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, la tutela dell’ambiente e degli animali entra fra i principi fondativi dello Stato. Una riforma che dobbiamo impegnarci a non lasciare sulla Carta
Dal mensile di giugno – È il 29 giugno del 1939 quando in Italia, nel buio del regime fascista, a meno di un anno dall’emanazione delle leggi razziali, si fa strada la legge n. 1497 sulla “protezione delle bellezze naturali”. La firma è del ministro dell’Educazione nazionale, Giuseppe Bottai, che qualche settimana prima aveva emanato un’altra importante legge, la 1089, per la “tutela delle cose di interesse artistico e storico”.
Ottantatré anni dopo questi primi sviluppi legislativi, l’ambiente è finalmente entrato nella nostra Costituzione. Lo ha fatto lo scorso 8 febbraio, varcando la porta d’ingresso principale. Il voto finale alla Camera dei deputati sul disegno di legge che introduce la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali fra i principi fondamentali della nostra Carta, si è concluso infatti con un plebiscito: 468 voti favorevoli e soltanto uno contrario. Così come era avvenuto al Senato, è stata superata la maggioranza assoluta dei due terzi dei componenti della Camera, il che non ha reso necessario il ricorso al referendum costituzionale.
Sono due gli articoli della Costituzione modificati, il 9 e il 41. Nell’articolo 9 l’integrazione si è materializzata con un passaggio storico, che indica chiaramente tra i compiti dello Stato la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, “anche nell’interesse delle future generazioni”, disciplinando “i modi e le forme di tutela degli animali”. Mentre nell’articolo 41 si stabilisce che lo svolgimento delle attività economiche pubbliche e private non può recare danno, oltre che alla salute, alla sicurezza e alla dignità umana, anche all’ambiente, determinando “i programmi e i controlli opportuni” affinché questi indirizzi vengano rispettati.
Contenuti “espliciti”

Con Luca Ramacci, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione e fondatore della rivista online Lex Ambiente, riavvolgiamo il nastro di questo complesso iter legislativo. «La tutela dell’ambiente come bene costituzionalmente garantito c’era già prima di questa riforma tramite l’abbinamento dell’articolo 9 all’articolo 32 che tutela la salute − spiega − Inoltre, l’articolo 117 nomina l’ambiente per la prima volta anche se in riferimento alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. La prima legge in materia ambientale risale invece al 1966 (n. 615 del 13 luglio, ndr) e riguarda l’inquinamento atmosferico. Con queste ultime integrazioni, la grande novità è che si esplicita quello che prima si diceva ma solo sulla base di un’interpretazione della Carta».
Un filtro in più
“Le parole sono importanti”, rifletteva Nanni Moretti in Palombella rossa. Ed è importante, adesso, che parole come ambiente, biodiversità, ecosistemi e animali non vengano più sottointese o date per scontate, ma pronunciate in modo netto dalla nostra Costituzione. Ci tiene a rimarcarlo Daniela Ciancimino, avvocato che si occupa da più di trent’anni di ambiente, co-presidente dei Centri di azione giuridica di Legambiente. «Finalmente abbiamo una nozione chiara di ambiente che non è più soggetta alle oscillazioni giurisprudenziali dei singoli giudici o delle singole pronunce della Cassazione − sottolinea − Non è una modifica formale o superflua, ha un valore culturale e politico oltre che giuridico». E non solo.
L’ingresso dell’ambiente in pianta stabile nella Costituzione contribuirà a ricalibrare in maniera più giusta il bilanciamento tra interesse pubblico e privato in tutti i campi: normativo, giudiziario e amministrativo. Bisognerà tenerne conto sia nella formulazione di nuove norme, che nelle scelte e nell’attività della pubblica amministrazione, ad esempio nel momento in cui si andranno a valutare i progetti di grandi opere pubbliche, e dunque nelle procedure di Via (valutazione di impatto ambientale) e Vas (valutazione ambientale strategica). «Da ora in avanti la realizzazione dei progetti di grandi opere dovrà essere filtrata da questi nuovi principi costituzionali − prosegue Ciancimino − Mi attendo anche delle eccezioni di illegittimità costituzionale riguardo normative già esistenti o a nuove norme che contengano violazioni alla tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. La riforma imporrà inoltre un ulteriore screening anche per l’uso dei fondi europei e delle risorse del Pnrr, che dovrà essere compatibile con le modifiche».
Sblocco sostenibile
Un concetto che vale per i percorsi di autorizzazione di nuovi impianti, come quelli per il riciclo di rifiuti o per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le integrazioni agli articoli 9 e 41 consegnano al legislatore degli strumenti per valutare in modo più approfondito, e si spera anche più celere, quei progetti rimasti sospesi da anni in attesa di un giudizio sul loro effettivo impatto ambientale. Un monito rimarcato dal presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. «I contrari alle rinnovabili hanno sempre detto che gli impianti eolici a terra e a mare, quelli fotovoltaici sui tetti e quelli agrivoltaici sono un problema paesaggistico che viola la Costituzione – dichiara − Con queste modifiche la tutela dell’ambiente e l’interesse delle future generazioni vengono posti sullo stesso livello della tutela del paesaggio. Speriamo che ciò permetta alla politica e alle istituzioni, penso alle soprintendenze, di sbloccare le pastoie burocratiche e i colli di bottiglia che rallentano lo sviluppo delle rinnovabili». La “nuova” Costituzione ha ora al suo interno parole nuove, e importanti, per la crescita sostenibile del nostro Paese.
Le modifiche introdotte nella Costituzione italiana
Articolo 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Articolo 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Obiettivo comune

Nella maggior parte delle Costituzioni degli Stati europei ci sono menzioni della tutela dell’ambiente. È il caso, soprattutto, dei testi costituzionali nati nei decenni successivi al secondo conflitto mondiale. Come quello della Spagna, approvato nel 1978 dopo il passaggio dal regime franchista alla monarchia parlamentare.
Tanti sono i casi in cui le disposizioni sull’ambiente sono state introdotte in sede di revisione costituzionale. È accaduto nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994, in Francia nel 2005. Riferimenti alla tutela degli animali sono presenti nelle Carte di Lussemburgo, Germania e Slovenia. A volte sono state purtroppo le catastrofi ambientali a costringere i Parlamenti nazionali a prendere provvedimenti. È avvenuto in Francia nel 1999, dopo l’affondamento della petroliera “Erika” al largo della costa bretone. Mentre nei Paesi Bassi le denunce della fondazione Urgenda hanno indotto la Corte distrettuale dell’Aja a obbligare lo Stato, con una sentenza del 2015, a modificare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
A livello comunitario, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha dedicato un apposito articolo alla materia, il 37. Chiaro il concetto contenuto nella Carta di Nizza, proclamata nel 2000: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. Un appello raccolto adesso in modo più organico anche dalla Costituzione italiana.
Gli Stati Ue che tutelano l’ambiente in Costituzione: Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
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