Roma, 2 ottobre 2026 – Il 29 settembre il Tribunale distrettuale di Lussemburgo ha concesso a Delfin sei mesi supplementari per l’eventuale esercizio della prelazione sulle quote di Leonardo Maria Del Vecchio, Clemente Del Vecchio e Rocco Basilico. I tre soci, titolari ciascuno del 12,5 per cento, dovranno attendere fino alla fine di marzo 2027 prima di trasferire le partecipazioni nei rispettivi veicoli personali. L’ordinanza è immediatamente esecutiva, anche in caso di impugnazione. Il dato meno noto riguarda l’origine della richiesta. Secondo quanto riferito al Tribunale, Paola e Luca Del Vecchio avevano sollecitato il consiglio di gestione a ottenere più tempo; Claudio Del Vecchio aveva fatto altrettanto attraverso CDV Holdings. All’udienza del 22 settembre Parsus e Lufin, le società lussemburghesi alle quali Paola e Luca hanno già trasferito le proprie quote, sono intervenute per sostenere la domanda di Delfin. Nessun socio aveva ancora manifestato formalmente l’intenzione di acquistare le partecipazioni né ne aveva contestato il prezzo.
La giudice ha stabilito che la legge non richiede una decisione preventiva di acquisto e che non è stato provato un uso abusivo della proroga. La vittoria processuale del consiglio presieduto da Francesco Milleri è dunque netta; altrettanto chiara è la disposizione degli interessi che l’ordinanza porta alla luce. È sul piano sostanziale che l’ordinanza fa emergere un’asimmetria. Il Tribunale riconosce espressamente che il trasferimento progettato da Leonardo Maria verso LMDV Fin, società italiana di cui è socio unico, è analogo a quelli già compiuti da Claudio, Paola e Luca. Per questi ultimi il passaggio è avvenuto; per Leonardo Maria la medesima strada resta chiusa per altri sei mesi. Lui ha tradotto il paradosso in una frase polemica affidata a X: mentre gli altri hanno portato le proprie quote e i propri capitali all’estero, a lui sarebbe stato impedito di riportarli in Italia. La formulazione appartiene alla battaglia pubblica in corso, ma muove da due circostanze documentate: Parsus e Lufin sono società di diritto lussemburghese; LMDV Fin è una società di diritto italiano.
A chiedere di rallentare il trasferimento sono stati, tra gli altri, proprio i veicoli che hanno già beneficiato dello stesso meccanismo. Per giustificare la cautela, Parsus e Lufin hanno sostenuto in udienza che Leonardo Maria si troverebbe ad affrontare problemi finanziari e che, una volta trasferita a LMDV Fin, la partecipazione potrebbe essere data in pegno alle banche, esponendo Delfin al rischio dell’ingresso indiretto di soggetti estranei alla famiglia. Su questo punto il linguaggio del Tribunale è inequivocabile: le affermazioni secondo cui la sua situazione finanziaria sarebbe compromessa non sono suffragate da elementi oggettivi. La giudice ha comunque ritenuto sufficiente l’eventualità futura di un pegno per concedere altro tempo. Delfin custodisce un patrimonio valutato in circa 50 miliardi e conserva un carattere strettamente familiare, definito nell’ordinanza con il principio dell’intuitu personae. Ogni cessione, anche quando il destinatario è una società interamente posseduta dall’erede, può quindi essere sottoposta a verifiche approfondite. La prudenza viene riconosciuta come legittima; l’accusa di difficoltà finanziaria, invece, resta priva del sostegno probatorio che avrebbe dovuto darle consistenza. È questa distinzione a cambiare il significato politico della decisione. Il Tribunale non ha certificato un pericolo finanziario riconducibile a Leonardo Maria. Ha concesso sei mesi per verificare un rischio ipotetico. Non ha accertato che le quote saranno date in pegno; ha ritenuto che gli altri soci debbano disporre del tempo necessario per escluderlo. E non ha preteso che chi domanda di aspettare manifesti davvero l’intenzione di comprare. Il tempo, del resto, è ormai la risorsa più preziosa della partita. Il tentativo di Leonardo Maria di acquistare le quote di Paola e Luca si è fermato dopo il mancato sostegno del consiglio di Delfin alle garanzie richieste dalle banche. Nel frattempo, tra i fratelli si è aperto anche il fronte della penale prevista dal contratto non perfezionato.
Ora la proroga sposta la scadenza alla fine di marzo 2027, a ridosso dell’appuntamento di aprile sulla futura guida di EssilorLuxottica. L’ordinanza non assegna ragioni morali e non chiude il conflitto. Offre però una fotografia meno semplice di quella consegnata dalle prime cronache. Leonardo Maria ha perso il primo tempo giudiziario, ma dal provvedimento ricava un argomento destinato a pesare nel confronto tra gli eredi: chiede di compiere verso una società italiana un trasferimento analogo a quelli già consentiti agli altri; viene fermato sulla base di un rischio ancora da verificare; l’accusa più grave spesa contro di lui, quella di una situazione finanziaria compromessa, non risulta provata. La legge consente di aspettare. Resta da capire che cosa, davvero, si stia aspettando.