Giancarlo Galan, Cedu boccia ricorso contro la Legge Severino/ “Non può ricandidarsi”

La Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha bocciato il ricorso presentato dall’ex presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, nei confronti della legge Severino che regola il tema della prevenzione e del trattamento della corruzione in Italia, nella politica e nella Pubblica amministrazione. Come ricorda l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, l’ex parlamentare era stato condannato per corruzione, una vicenda riguardante gli appalti del Mose, il noto impianto di paratie che “protegge” la Laguna di Venezia dall’acqua alta, e per cui era anche stato arrestato a luglio del 2014.

Nei suoi confronti aveva deciso il Parlamento italiano, che aveva votato per la decadenza da deputato, di conseguenza lo stesso Giancarlo Galan si era rivolto alla Cedu, che ha però ritenuto all’unanimità “irricevibile” quanto chiesto dallo stesso. La Corte europea ha fatto precisamente riferimento all’articolo 7 della Convezione europea dei diritti umani, secondo cui le leggi in materia penale non possono essere retroattive, e la legge Severino in effetti è retroattiva se riguarda la sospensione di una carica che sia comunale, regionale o parlamentare, sempre che la condanna avvenga dopo la nomina del soggetto in questione.

CLAUDIO GALAN, CEDU BOCCIA RICORSO: DECADENZA NON E’ PENA

Secondo la Cedu, però, la decadenza non può essere equiparata ad una pena, di conseguenza, Galan non può essere più riammesso alla vita politica. L’ex governatore della regione Veneto dal 1995 al 2010, presentando ricorso, aveva equiparato la propria storia a quella di Silvio Berlusconi (poi ‘riabilitato’ proprio dalla Cedu), sostenendo che la destituzione del suo mandato tramite la Severino sia stata una pena in piena regola.

Ma per la corte europea dei diritti dell’uomo non c’è stato verso, con la stessa che ha così accettato “la scelta del legislatore italiano di scegliere come riferimento per l’applicazione della legge Severino la data in cui una condanna diviene definitiva e non quella in cui sono stati commessi i reati”, specificando che il divieto di candidarsi “non può essere considerato arbitrario o sproporzionato”.

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