Ma il governo può davvero sospendere Schengen per Ceuta? Cosa dice l’accordo e quali sono le condizioni eccezionali

Roma, 31 luglio 2026 – Il governo Meloni si dice pronto a sospendere Schengen e a reintrodurre misure di controllo alle frontiere italiane che, di fatto, chiudono la libera circolazione con la Spagna. Dopo l’ondata di migranti che in queste ore ha raggiunto a nuoto l’enclave spagnola di Ceuta, la presidente del Consiglio ha annunciato che l’esecutivo è pronto a valutare “strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini” fino alla “sospensione dello spazio Schengen con la Spagna”. Un’affermazione destinata ad aprire un confronto non solo politico, ma soprattutto giuridico. Perché il diritto dell’Unione europea non consente a uno Stato membro di sospendere unilateralmente l’Accordo di Schengen nei confronti di un altro Paese aderente. Consente invece, in circostanze eccezionali e secondo una procedura rigorosamente disciplinata, la temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne. Il nodo quindi non riguarda solo la volontà politica dell’Italia di farlo, ma se la crisi di Ceuta rientri nelle condizioni eccezionali previste dalla normativa europea per la sospendere la libera circolazione tra due Stati aderenti all’accordo.

TOPSHOT – People try to swim through the waters close to the fence near Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. Thousands of migrants crossed overnight from Morocco into Spain’s north Africa’s Ceuta enclave, a police source said on July 31, as Prime Minister Pedro Sanchez was set to arrive to manage the latest migrant crisis on the border. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

La questione di “sospendere Schenghen” è molto più articolata di quanto possano essere gli annunci di queste ore. E dipende dal diritto dell’Unione europea, in questo caso dal cosiddetto “Codice Frontiere Schengen” (Regolamento UE 2016/399) modificato l’ultima volta nel 2024 che dice che uno Stato membro non può sospendere unilateralmente l’Accordo di Schengen nei confronti di un altro Stato aderente.

Il regolamento stesso però prevede la possibilità per uno Stato di poter ripristinare i controlli alle frontiere interne. Quindi formalmente non è corretto parlare di “sospensione di Schengen” da parte di un governo, mentre invece il diritto europeo consente la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere, mantenendo però in vigore l’intero sistema Schengen e il principio della libera circolazione. Lo ha chiarito anche la Commissione europea, nelle proprie linee guida ufficiali sul funzionamento dello spazio Schengen, secondo cui la reintroduzione dei controlli costituisce una misura eccezionale, da utilizzare soltanto come “extrema ratio” e nel rispetto di requisiti di necessità e proporzionalità.

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Resta così da capire se quanto sta accadendo a Ceuta rientri in una delle circostanze previste dalla normativa europea e quindi permetta all’Italia di ripristinare i controlli sulle persone che intendono entrare nel Paese, in particolare se provenienti dalla Spagna. E secondo il “Codice Frontiere Schengen” uno Stato membro può ripristinare temporaneamente gli accertamenti alle frontiere interne soltanto in presenza di una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. Nel dettaglio la norma europea distingue tra eventi prevedibili, emergenze improvvise e situazioni eccezionali di particolare gravità come parametri da valutare per il ripristino dei controlli alle frontiere. Ma, in tutti i casi, la misura deve essere limitata al tempo strettamente necessario e proporzionato per affrontare il rischio individuato.
Quindi, secondo l’interpretazione delle norme europee, l’arrivo massiccio di migranti a Ceuta non comporta automaticamente la possibilità di chiudere la frontiera tra Italia e Spagna, ma il governo Meloni dovrebbe dimostrare che gli eventi verificatisi nell’enclave spagnola costituiscono una grave minaccia concreta per l’ordine pubblico o la sicurezza interna dell’Italia tale da giustificare, come misura necessaria e proporzionata, la reintroduzione dei controlli alla frontiera con la Spagna.

La normativa europea prevede inoltre una procedura da rispettare prima di reintrodurre i controlli. Salvo i casi di assoluta urgenza da dimostrare, l’Italia dovrebbe notificare la decisione alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al Parlamento europeo, indicando le ragioni della misura, la durata prevista e gli elementi che ne giustificano la necessità. E a sua volta la Commissione europea dovrebbe esprimersi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione.

Tra i casi previsti dal “Codice Frontiere Schengen” c’è anche quello che si riferisce a situazioni di gravi carenze nella gestione delle frontiere esterne che mette in pericolo l’intero funzionamento dell’area Schengen. Si tratta però di una circostanza che non riguarda un singolo Stato e non permette ai governi di agire unilateralmente perché spetta al Consiglio dell’Unione europea, nell’ambito della procedura prevista dal regolamento, di poter chiedere di reintrodurre i controlli alle frontiere interne dei vari Stati.
In pratica, il governo italiano per agire contro eventuali ingressi di migranti dalla Spagna dovrebbe prima dichiarare che la crisi di Ceuta produca un rischio concreto per la sicurezza nazionale, e dopo potrebbe esclusivamente attivare la procedura prevista dal “Codice Frontiere Schengen” per reintroduzione i controlli alla frontiera per un periodo limitato al tempo della crisi, motivando la decisione e sottoponendola al vaglio delle istituzioni europee.