Codice della strada, bravo Salvini che ha dato una stretta a biciclette e monpattini. Erano diventati simbolo dell’indisciplina e del disordine, camminare nelle strade di Roms ti espone a continui pericoli. In molte capitali del mondo, a cominciare da Parigi, i monopattini sono stati proibiti.
Un primo flash viene da Rita Bartolomei sul Quotidiano Nazionale. “La riforma del codice della strada voluta dal ministro Matteo Salvini ha impresso una stretta anche sui monopattini. I mezzi di mobilità leggera – possono essere usati dai 14 anni in su – dovranno avere non solo la targa e l’assicurazione ma anche il casco, elemento quest’ultimo che ha scatenato un contrasto forte con il mondo dello sharing.
“Per la targa i tempi però si allungano, le caratteristiche infatti dovranno essere fissate con un decreto ministeriale. Mentre si annunciano salati i costi dell’assicurazione, perché proprio come succede per i motocicli dev’essere prevista la guida libera per i minori. I monopattini hanno anche il divieto di circolare sui marciapiedi e – senza deroghe – non possono viaggiare contromano. Per gli altri mezzi di micromobilità elettrica (monoruota, segway e hoverboard) scatta la multa se la circolazione avviene su strade non previste dalla sperimentazione adottata dal Comune. E scatta il sequestro con una potenza superiore a un kilowatt.
Codice della strada, le nuove regole
Gabriele Angelini su The Social Post completa il quadro.
Brutte notizie per i possessori di monopattini. Arriva infatti una nuova stretta, con regole più severe. Monopattini, nuovo codice: casco, targa, assicurazione, niente marciapiedi
Monopattini, e la volta buona? Arriva infatti una nuova stretta, con regole più severe, annuncia Gabriele Angelini su The Social Post.
La riforma del Codice della Strada, spiega Angelini, introduce importanti modifiche alla normativa sulla circolazione stradale, con particolare attenzione ai monopattini elettrici.
Tra le principali novità in arrivo per i monopattini elettrici figura l’obbligo del casco anche per i conducenti maggiorenni, estendendo una misura finora prevista solo per i minorenni. Viene inoltre introdotto l’obbligo di esporre una targa identificativa, realizzata come contrassegno adesivo non rimovibile prodotto dall’Istituto Poligrafico dello Stato. Ma non è tutto. La novità più importante, infatti, è un’altra: l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
Assicurazione obbligatoria per i monopattini
I monopattini elettrici non potranno più circolare senza copertura assicurativa. Inoltre, con le nuove regole, questi mezzi potranno circolare solo sulle strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h, con conseguente divieto di utilizzo su piste ciclabili e aree pedonali.
Quindi finalmente non potranno più sfrecciare sui marciapiedi, almeno sembra.
Vietato fuori dei centri abitati
Viene anche reintrodotto il divieto di circolazione al di fuori dei centri abitati. Come commenta il portale del Club dei motori, il nuovo quadro normativo, “se da un lato mira a incrementare la sicurezza stradale, dall’altro potrebbe avere un impatto significativo sul settore della micromobilità elettrica, costringendo operatori e utenti ad adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni”. Resta da vedere come il mercato e le abitudini di mobilità urbana si adatteranno a questi cambiamenti.
C’è solo una conclusione: vadano a piedi
Ed ecco i due articoli chiave del Codice strada, articolo 182 e 143.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
((1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili)).
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se’, ai due lati e compiere con la massima liberta’, prontezza e facilita’ le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti e’ vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta’, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu’ di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu’ di quattro persone adulte compresi i conducenti; e’ consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta’.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
((9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita’ stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile)).
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (99)
9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione puo’ essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata puo’ essere realizzata lungo le strade con velocita’ consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu’ corsie per senso di marcia, ed e’ posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. ((L’area delimitata e’ accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimita’ dell’intersezione)).
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione e’ da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita’ del margine destro della medesima, anche quando la strada e’ libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada e’ divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando e’ divisa in tre carreggiate sep- arate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e’ a due o piu’ corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia piu’ libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9.
7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e’ a due o piu’ corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera piu’ a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensita’ del traffico, possono impegnare la corsia piu’ opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformita’ delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi e’ consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purche’, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purche’ rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purche’ rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purche’ non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilita’, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in piu’ carreggiate separate, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 327 a € 1.308)). Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione e’ da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
Ciclisti sulle barricate per il nuovo codice della strada 2024
Alessandro Tursi, presidente Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta – mette in primo piano tre punti: corsie ciclabili, autovelox, Ztl.
E spiega: “Di fatto il nuovo codice della strada sospende le corsie ciclabili, che si possono realizzare solo dove non sono possibili le piste ciclabili protette, ma non viene specificato come. Questo per noi non va bene, perché le piste ciclabili in Italia sono pochissime e frammentatissime. La corsia è una semplice linea, continua o tratteggiata. Mi chiede se è insicura? Diciamo che senza è molto peggio”.
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