Non costituisce reato di diffamazione l’appellativo di “peracottaro” rivolto da un giornalista ad esponenti politici. Il Gip del Tribunale di Benevento, Loredana Camerlengo, ha archiviato, come aveva chiesto anche il Pm, la denuncia presentata due anni fa dal consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Petracca, e dal presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, nei confronti del giornalista Norberto Vitale, difeso dall’avvocato Giuseppe Romano.
Archiviata la denuncia per diffamazione
In una nota su Facebook il giornalista aveva utilizzato il termine “peracottaro” nei confronti dei due esponenti politici. “Pur evocando immagini non edificanti a carico dei destinatari – spiega il magistrato – per assurgere a elemento costitutivo della norma penale deve essere connotato dalla intenzione di arrecare offesa alla reputazione di un determinato soggetto. L’idoneità a ledere, screditare, offendere la reputazione di un determinato soggetto – sottolinea il Gip – deve rendersi manifesta e come tale deve essere percepibile. Diversamente si verte nell’ambito del diritto di cronaca o critica/satira che spesso si consuma in ambito giornalistico a carico di soggetti che operano in campo politico”.
“Non è sfociata in una aggressione alla sfera privata”
Il magistrato si è avvalso anche di una pronuncia della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 74221/2013) che sul tema del diritto di cronaca, ha giustificato l’utilizzo di espressioni “acri, accese, di impatto emotivo e oggettivamente offensive” purché non sfocianti in un’aggressione gratuita ed immotivata alla sfera privata di chi ne è destinatario. “Nel caso di specie – aggiunge il Gip – l’espressione non è sfociata in una aggressione gratuita e immotivata alla sfera privata di chi ne è stato destinatario”.
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