Il confine legale della ‘guerra’ del carburante. “È lecito praticare sconti. Ma le spese vanno coperte”

Roma, 28 settembre 2026 – La mossa dell’Eni sul fronte dei carburanti ha avuto l’effetto di un sasso in uno stagno. Con l’inevitabile strascico di polemiche. “Ma è difficile parlare di distorsione quando la decisione è assunta volontariamente da un operatore, per quanto grande e con una quota di mercato importante – risponde Aristide Police, Dean della Luiss School of Law e ordinario di Diritto amministrativo –. Eni decide, nell’ambito della propria libertà imprenditoriale. Il fatto che altri operatori tendano ad allinearsi a quel prezzo è una dinamica di mercato. Il punto è piuttosto se quel prezzo sia economicamente sostenibile, cioè se consenta di coprire i costi”.

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In caso contrario?

“Se il prezzo di 1,99 euro rappresenta solo una forte riduzione dei margini di profitto, siamo nell’ambito di una normale scelta imprenditoriale. Diverso sarebbe il caso in cui il prezzo fosse inferiore ai costi necessari per produrre e commercializzare il carburante. In quel caso si potrebbe porre un problema di dumping, perché un prezzo sottocosto potrebbe indirizzare la domanda verso i prodotti dell’operatore che lo pratica e danneggiare gli altri concorrenti”.

Eni parla di un costo di circa 100 milioni al mese.

“Bisogna fare una distinzione tra riduzione degli utili e vendita in perdita. Se un’impresa normalmente realizza un certo margine sul litro venduto e decide di rinunciarvi, quella è una perdita rispetto all’utile atteso, ma non è necessariamente una vendita in perdita. Il problema concorrenziale nasce quando il prezzo scende al di sotto della soglia dei costi. È questa la verifica che occorre fare per valutare eventuali profili di illiceità dall’antitrust”.

Nel frattempo, però, gli altri operatori possono sentirsi costretti ad adeguarsi…

“L’allineamento degli altri operatori, di per sé, può essere una normale reazione concorrenziale a un prezzo più basso. È una dinamica diversa da un accordo tra imprese. Il tema è delicato perché proprio recentemente l’Autorità della concorrenza ha sanzionato diversi operatori del settore per condotte relative all’allineamento dei prezzi. Gli operatori devono quindi muoversi in un quadro nel quale, da una parte, devono competere sul prezzo e, dall’altra, devono evitare comportamenti che possano configurare una violazione della concorrenza”.


I distributori e i piccoli operatori lamentano una compressione dei margini. È una preoccupazione fondata?

“È comprensibile. Tutta la filiera guadagna anche in relazione ai volumi venduti e al prezzo e quindi una riduzione dei margini può creare disagio. Per i piccoli operatori l’impatto può essere più significativo, ma stabilire chi subisca effettivamente il danno maggiore è una questione economica: bisogna considerare volumi, costi ed economie di scala. Non necessariamente una riduzione del margine si traduce in una perdita”.

Sarebbe stato meglio un intervento diretto del governo sul prezzo?

“Direi di no. Nel sistema costituzionale italiano, nel quadro del diritto europeo, vige un regime di libero mercato e l’imposizione amministrativa di prezzi fissi appartiene a un’altra epoca e a un diverso modello di costituzione economica. Oggi l’idea che il governo possa semplicemente imporre un prezzo della benzina è molto discutibile. Diverso è adottare misure fiscali o regolatorie che incidano sul settore: anche in quei casi, però, la legittimità delle misure può essere oggetto di un contenzioso”.

La moral suasion del governo ha più effetto su una società a partecipazione pubblica?

“Una società quotata è sottoposta a vincoli importanti nei confronti degli investitori e del mercato. Non può operare in perdita per una finalità pubblica”.